L’attestato
di prestazione energetica (APE) è un documento che contiene le caratteristiche
energetiche di un edificio, un’abitazione o un appartamento. Il certificato APE
permette di calcolare la classe energetica di un edificio in una scala che va
da A4 (il punteggio massimo che rappresenta la migliore efficienza
energetica) a G (il punteggio minimo).
L’APE è
stato introdotto dal Decreto Legge 63/2013 e convertito dalla Legge 90/2013 che
ha introdotto novità sulle prestazioni energetiche degli edifici e sostituito
il vecchio ACE (Attestato di Certificazione Energetica) con l’APE. A seguire,
il 26 giugno 2015, sono stati emanati tre decreti interministeriali riguardanti
i requisiti minimi, le linee guida per la certificazione energetica degli
edifici e gli schemi, e le modalità di riferimento per la compilazione della
relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e
dei requisiti minimi di prestazione energetica.
Attraverso
l’APE il cittadino viene a conoscenza di caratteristiche quali il fabbisogno
energetico dell’edificio o dell’unità edilizia, la qualità energetica del
fabbricato, le emissioni di anidride carbonica e l’impiego di fonti rinnovabili
di energia, che incidono sui costi di gestione e sull’impatto ambientale
dell’immobile, ed è guidato verso una scelta consapevole nel caso di acquisto,
locazione o di recupero (ristrutturazione o riqualificazione).
L’APE va
redatto obbligatoriamente nei seguenti casi:
- Compravendita:
trasferimenti a titolo oneroso;
-
Donazione:
trasferimento a titolo gratuito;
-
Affitto
di edifici o singole unità immobiliari;
-
Edifici
di nuova costruzione al termine dei lavori
-
Ristrutturazione
importante, ovvero interventi che coinvolgono una superficie superiore al 25%
dell’edificio;
-
Demolizione
e ricostruzione;
-
Edifici
pubblici ed aperti al pubblico;
-
Per
tutti i contratti nuovi o rinnovati per gestione degli impianti termici o di
climatizzazione di edifici pubblici.
L’ APE viene
redatto e rilasciato da un soggetto certificatore, accreditato nel rispetto dei
requisiti di legge (D.P.R. 16 aprile 2013, n.75), il quale solitamente è
un tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti come per esempio
un ingegnere, un architetto, un geometra, che viene nominato dal committente
stesso (il proprietario o chi ne fa le veci). Al termine della compilazione l’esperto
dovrà sottoscrivere l’APE e trasmetterlo alla Regione o Provincia
autonoma competente.
L’APE
ha validità di dieci anni a partire dalla data del suo rilascio. Deve essere aggiornato a ogni
intervento di ristrutturazione o riqualificazione che riguardi elementi edilizi
o impianti tecnici tale da modificare la classe energetica dell’edificio o
dell’unità immobiliare.
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