Permessi per ristrutturare casa

Permessi per gli interventi di ristrutturazione della tua casa
Abbiamo suddiviso gli interventi ordinari da quelli straordinari per farti comprendere meglio quali sono i permessi da formalizzare al tuo municipio.

Manutenzione ordinaria: nessuna comunicazione
I cosiddetti lavori di manutenzione ordinaria non richiedono alcun titolo abilitativo e fra questi rientrano:

  • demolizione e rifacimento dei pavimenti
  • rifacimento degli intonaci dei tramezzi
  • demolizione e rifacimento degli intonaci, se questi vengono posizionati nel medesimo punto dei precedenti
  • tinteggiatura delle pareti interne ed esterne e dei soffitti
  • sostituzione dei sanitari, sostituzione di caldaia e radiatori, riparazione dell’impianto elettrico, dell’impianto di riscaldamento e del gas
  • installazione delle tende da sole, compatibilmente con quanto prescritto dal regolamento condominiale
  • installazione e sostituzione di antenne, citofoni, telecamere, ringhiere, cancellate, recinzioni, grondaie, davanzali, cornicioni, tegole
  • riparazione o sostituzione delle tubature fognarie, sempre che non vengano modificati né il percorso né le dimensioni delle tubature
  • interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche, sempre che non comportino l’installazione di ascensori esterni né lavori che modifichino la sagoma dell’edificio
 

Poiché è stata abolita la CIL, cioè la comunicazione inizio lavori, non è necessaria alcuna comunicazione neanche per:

  • ripristino, rifacimento e tinteggiatura delle facciate
  • installazione di pannelli fotovoltaici e impianti solari al di fuori dei centri storici
  • realizzazione di parchi gioco senza scopo di lucro
 

Manutenzione straordinaria: CILA
La manutenzione straordinaria si riferisce a tutte le opere necessarie per rinnovare e sostituire le parti, anche strutturali, degli edifici. Per rientrare nella casistica della manutenzione straordinaria è necessario effettuare lavori più invasivi di quelli ordinari ma per i quali non è previsto un aumento della volumetria della casa.

La CILA, ovvero  la comunicazione inizio lavori asseverata, non necessita di autorizzazione da parte del Comune ed i lavori possono iniziare subito oppure alla data indicata nella comunicazione. Deve essere presentata dal proprietario della casa o dall’eventuale inquilino, se questo è in possesso di regolare contratto di affitto e se ha avuto il consenso dal proprietario.

La Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata si presenta al SUE (sportello unico per l’edilizia). Può essere disposta anche da un architetto, ingegnere o geometra regolarmente iscritto all’albo professionale. In ogni caso, l’intervento di un professionista è obbligatorio perché questo dovrà rilasciare le dichiarazioni asseverate di sua competenza. Il professionista, infatti deve dichiarare che tutte le opere realizzate mediante questa comunicazione rispettano le normative vigenti. L’altro compito del professionista incaricato è quello di realizzare le planimetrie ed i prospetti necessari. Ecco di seguito le opere che è possibile realizzare con la CILA:

  • allaccio di nuove fognature; rifacimento di fognature esistenti con modifica del percorso e delle dimensioni delle tubature
  • spostamento di tramezzi e pareti divisorie non portanti, realizzazione di controsoffittature, apertura, chiusura e spostamento di porte e infissi, realizzazione di piscina esterna, di canna fumaria, di impianto fognario privato
  • rifacimento dell’impianto elettrico, idrico, di riscaldamento e condizionamento all’interno di un appartamento o di un intero fabbricato
  • frazionamento o accorpamento di unità immobiliari, purchè non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici né la loro destinazione d’uso
Nella CILA devono essere ricompresi i dati ed i documenti relativi alla ditta che effettuerà i lavori. Nel caso in cui i lavori verranno effettuati direttamente dal proprietario, verrà apposta la dicitura “lavori in economia”. Questa comunicazione non ha bisogno di approvazione da parte del Comune, non ha scadenza e non prevede l’obbligo di presentare varianti in corso d’opera.

 

Manutenzione straordinaria: SCIA
La SCIA, ovvero la Segnalazione Certificata Inizio Lavori, deve essere presentata al posto della CILA quando i lavori di ristrutturazione vanno ad incidere sugli elementi strutturali della costruzione. In particolare, va presentata quando gli interventi riguardano: pilastri, muri portanti, solai e travi. In questi casi è necessario che un ingegnere prepari un progetto che andrà depositato al Genio Civile.

La Segnalazione Certificata Inizio Lavori deve essere presentata quando si effettuano lavori di ristrutturazione come il rifacimento del tetto, la costruzione di un solaio, il consolidamento di una trave, di un pilastro o delle fondazioni. La SCIA è necessaria anche nel caso in cui si intenda effettuare un cambio di destinazione d’uso. Come la CILA, non ha bisogno di approvazioni, per cui i lavori possono iniziare anche subito. La differenza principale con la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata riguarda la scadenza: la SCIA ha una durata di 3 anni e prevede il deposito di eventuali varianti sia in corso d’opera che finali.

 

Manutenzione straordinaria pesante: permesso di costruire
Il permesso di costruire deve obbligatoriamente essere presentato al Comune per nuove costruzioni, sopraelevazioni e lavori di ristrutturazione pesante. A differenza della Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata e della SCIA, il permesso di costruire deve necessariamente essere approvato dal Comune.

I tempi di attesa possono essere anche molto lunghi, nell’ordine di 1 o 2 mesi. Il Comune deve prima verificare la presenza di eventuali abusi mediante visura di concessioni edilizie, CILA, SCIA e permessi di costruire che hanno riguardato in passato l’immobile.

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